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LEGGE 29 luglio 1949, n. 620

Norme per i procedimenti penali a carico di ufficiali generali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-9-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Nei procedimenti penali a carico di ufficiali generali, il grado massimo del presidente e dei giudici militari del collegio giudicante, ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 25 gennaio 1946, n. 73, è quello di generale di corpo d'armata o corrispondente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - GRASSI - VANONI - PULLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI