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LEGGE 21 agosto 1949, n. 610

Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano 10 settembre 1946, approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1951)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  13-9-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le somme liquide, prelevate dal Governo egiziano sui beni dei cittadini italiani residenti in Egitto durante la gestione di sequestro dei beni stessi, sono a carico del Governo italiano il quale provvederà al pagamento agli aventi diritto in applicazione dell'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512, e dagli scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1 aprile 1948 n. 227.