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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1949, n. 600

Esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, conclusa a Ginevra il 30 settembre 1921 ed alla Convenzione per la repressione della tratta delle donne maggiorenni, conclusa a Ginevra l'11 ottobre 1933 e relativo annesso, firmato a Lake-Success, New York il 12 novembre 1947.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-9-1949

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di emendamento alla Convenzione per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli conclusa, a Ginevra il 30 settembre 1921 ed alla Convenzione per la repressione della tratta delle donne maggiorenni, conclusa a Ginevra l'11 ottobre 1933 e relativo annesso, firmato a Lake-Success, New York il 12 novembre 1947 ed accettato dal Governo italiano il 5 gennaio 1949.