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LEGGE 8 luglio 1949, n. 593

Determinazione di un nuovo termine per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-9-1949

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1947, n. 641, è sostituito dal seguente:
"Le operazioni di liquidazione dovranno aver termine entro il 31 dicembre 1949".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1949

EINAUDI DE GASPERI - LOMBARDO SCELBA - VANONI - PELLA - CORBELLINI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI