Esercizio, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici
definitivi degli ufficiali della marina, della facoltà concessa, col
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, al Ministro per la
difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, di apportare
variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali suddetti.