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LEGGE 29 luglio 1949, n. 579

Esercizio, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi degli ufficiali della marina, della facoltà concessa, col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, al Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, di apportare variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali suddetti.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-9-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La facoltà indicata nell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, concernente variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali dei Corpi militari della marina può essere esercitata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi per gli ufficiali suddetti.