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LEGGE 28 giugno 1949, n. 553

Facoltà del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'art. 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-9-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1929, il Ministro per la difesa è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.