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LEGGE 30 giugno 1949, n. 529

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49 (quarto provvedimento).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1949)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-11-1949
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 41. - Imposta sulle successioni
e donazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000.000 Cap. n. 218. - Imposta straordinaria
proporzionale sul patrimonio,ecc . . . . . . . . . . . L. 500.000.000 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000.000
((30 luglio))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì ((30 luglio)) 1949

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI