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LEGGE 3 agosto 1949, n. 523

Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza relative all'anno 1949.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  23-8-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativo all'anno 1949 sono sospesi:
l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni;
l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano, di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni.