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LEGGE 29 luglio 1949, n. 506

Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte da alluvioni e frane nell'anno 1948.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  18-8-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di 350 milioni di lire, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949, per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane nell'anno 1948.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.