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LEGGE 29 luglio 1949, n. 499

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  13-8-1949

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'art. 1 del regio decreto 3 maggio 1923, numero 1043, è elevata a lire 100 giornaliere.