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LEGGE 29 luglio 1949, n. 498

Modificazioni alle disposizioni dell'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-8-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con l'art. 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:
"Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto, previsto dall'art. 141, delle stesse gestioni.
Il Consiglio elegge un presidente temporaneo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI