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LEGGE 29 luglio 1949, n. 467

Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  6-8-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 aprile 1948 l'indennità militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nella seguente misura lorda mensile:

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| Celibi | Ammogliati
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Ufficiali: | |
Maggiore | L. 9.300 | L. 12.400
Capitani | L. 5.800 | L. 10.000
Tenenti e sottotenenti | L. 5.300 | L. 9.250
Sottufficiali: | |
Marescialli maggiori | L. 4.600 | L. 8.050
Marescialli capi | L. 4.400 | L. 7.700
Marescialli ordinari | L. 4.300 | L. 7.500
Brigadieri | L. 2.350 | L. 3.900
Vicebrigadieri | L. 2.200 | L. 3.650


L'indennità mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie è fissata nella misura di L. 1200 nette.