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LEGGE 6 luglio 1949, n. 466

Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1991)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  20-8-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'art. 3 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453:
è sostituito il seguente:
"La Cassa riceve in deposito:
a) denaro;
b) titoli dello Stato dei debiti consolidato e redimibile;
c) titoli garantiti dallo Stato;
d) buoni del tesoro ordinari e poliennali;
e) buoni postali fruttiferi;
f) buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti g) titoli fondiari ed equiparati, ed obbligazioni di Comuni, Province e pubblici stabilimenti".