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LEGGE 27 luglio 1949, n. 449

Modificazioni dell'art. 67 del testo unico sull'istruzione superiore.

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Testo in vigore dal: 31-7-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  disposizione  contenuta  nell'art.  67  del vigente testo unico
sull'istruzione superiore e' sostituita dalla seguente:
  "Quando  un  posto  di  ruolo  sia  vacante da oltre un biennio, il
Ministro,  uditi,  per  la designazione della cattedra da coprire, la
Facolta'   interessata   e  il  Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile".