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LEGGE 14 giugno 1949, n. 446

Modificazione dell'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  14-8-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, è sostituito dal seguente:
"L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può conseguire la promozione se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:
generale di divisione: un anno;
generale di brigata o maggiore generale: un anno;
colonnello: tre anni;
tenente colonnello: due anni;
maggiore: tre anni;
capitano: sette anni;
tenente: sei anni.
Per il tenente ed il maggiore che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera, i suddetti periodi sono ridotti di un anno per i maggiori, di un anno per i tenenti, di due anni per i tenenti medici".