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LEGGE 1 luglio 1949, n. 418

Estinzione anticipata del prestito-lotteria concesso con legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia (ora I.N.P.S.) e della Società "Dante Alighieri"; abbreviazione dei termini di prescrizione per il rimborso delle obbligazioni estratte e devoluzione degli utili della prescrizione.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  5-8-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il rimborso delle obbligazioni, non ancora estratte, di cui al prestito-lotteria, concesso con la legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai - ora Istituto nazionale della previdenza sociale - e della Società "Dante Alighieri", che doveva aver termine il 31 dicembre 1954, è anticipato alla prima scadenza semestrale dopo la pubblicazione della presente legge.
Le obbligazioni senza premio e quelle con premio, secondo gli importi fissati nel piano di ammortamento, approvato col regio decreto 5 gennaio 1905, saranno determinate mediante estrazione, da effettuarsi alla scadenza anticipata come sopra.