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LEGGE 1 luglio 1949, n. 416

Estensione alla Guardia di finanza delle norme di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-8-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli organici con decorrenza dalla, data del verbale di irreperibilità.
In caso di successiva accertata reperibilità, sono reiscritti nei ruoli, con il proprio grado e la propria anzianità, anche eventualmente in eccedenza, salvo il riassorbimento della eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza, nel grado.
Qualora, invece, risultino prigionieri di guerra sono collocati in aspettativa, per prigionia di guerra a norma delle vigenti disposizioni.
Agli ufficiali internati si applicano le disposizioni relative ai prigionieri di guerra.