stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 giugno 1949, n. 333

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  1-7-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1949, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1949-50, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.