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LEGGE 14 giugno 1949, n. 322

Concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della Previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1951)
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Testo in vigore dal: 26-6-1949
al: 13-1-1950
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:
                               Art. 1.

  In aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto
legislativo  29 luglio 1947, n. 689, e' autorizzata la concessione ai
titolari  di  pensioni  di  invalidita'  e  vecchiaia  e di quelle ai
superstiti,   liquidate   dall'istituto  nazionale  della  previdenza
sociale,  di un assegno supplementare, ferme restando le esclusioni e
i recuperi stabiliti dallo stesso decreto legislativo.