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LEGGE 26 marzo 1949, n. 313

Ammissione dell'Italia all'Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.O.).

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  della  Repubblica  e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari per accettare la convenzione sottoscritta a Washington
il   15   dicembre   1946,   che   ha  costituito  la  Organizzazione
internazionale  dei  profughi  (I.R.0.)  ed  a  darvi piena ed intera
esecuzione.