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LEGGE 14 maggio 1949, n. 269

Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/1958)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  22-6-1949

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Agli agenti addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, collocati anticipatamente in quiescenza a norma del regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 881, fruenti del trattamento di pensione a carico del Fondo nazionale di previdenza gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è riconosciuto, a decorrere dal 1 gennaio 1948, il diritto ad una maggiorazione del trattamento medesimo, rapportata a tanti quarantesimi dello stipendio o paga utile a pensione goduti alla data del collocamento a riposo degli agenti medesimi, per quanti erano gli anni mancanti al raggiungimento dei requisiti di età e di servizio previsti dall'art. 9, lettera b) del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
Per gli agenti che abbiano conseguito un trattamento di pensione a carico delle Casse speciali è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione fino alla concorrenza del trattamento che sarebbe ad essi spettato, in base allo stipendio o paga utile a pensione goduti alla data di collocamento a riposo, qualora avessero raggiunto i normali requisiti di età e di servizio previsti dai regolamenti delle Casse medesime.
Il trattamento di pensione liquidato ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, è mantenuto qualora esso sia per l'agente più favorevole di quello risultante dalla applicazione del precedente comma.