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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 261

Norme esecutive del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 662, recante provvidenze a favore della produzione baco logica nella campagna serica 1947.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  15-6-1949

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, contenente provvidenze a favore della produzione bacologica, nella campagna serica 1947;
Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1948, con il quale, a termini dell'art. 3 del suddetto decreto legislativo, è stata disposta una trattenuta di L. 5 al chilogrammo sui contributi spettanti agli agricoltori a, norma dell'ultimo comma dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo;
Sentita la Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito

il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta

Art. 1


La misura del contributo di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, è stabilita con le modalità dell'art. 11 del predetto decreto, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 del decreto stesso.
In attesa della disposizione di cui sopra possono essere concessi pagamenti in acconto, salvo conguagli, in misura non superiore all'80% dell'importo del contributo massimo previsto dall'art. 1, comma primo, del decreto sopra citato.