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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 213

Rilevazione dei dati statistici riguardanti la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/1956)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  18-5-1949

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1



L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati, nonché ogni altra rilevazione statistica, necessaria per le esigenze derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad organizzazioni, istituti od enti internazionali.