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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1949, n. 179

Modificazione al regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-5-1949

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, Ministro ad interim per il bilancio; Decreta:

Art. 1


È data facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, quando se ne ravvisi la necessità, che le banconote logore da lire cento e di taglio inferiore, ritirate dalla circolazione, siano annullate con la sola perforazione e siano quindi distrutte, mediante abbruciamento o macerazione, presso le principali filiali dell'Istituto di emissione.