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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 170

Applicazione dell'art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, concernente il trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine o di altri ordigni esplosivi in mare.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  19-5-1949

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, che stabilisce il trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare, ed in particolare l'art. 3 di esso;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la, difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la, previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


Il personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare per acquistare, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, il diritto ai benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e reduci di guerra, deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli compiuti dai componenti gli stati maggiori o gli equipaggi delle navi adibite al dragaggio delle mine in mare e dagli appartenenti, come elementi costitutivi, ai "Nuclei sminamento porti" od ai "Gruppi disattivazione mine" costituiti presso i Comandi marittimi costieri della, Marina militare;
b) aver prestato tali servizi per un periodo non inferiore a giorni novanta, anche se non consecutivi.
Tale periodo minimo non è richiesto per coloro che siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per cause inerenti allo espletamento dei servizi predetti.