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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 122

Determinazione delle tasse telegrafiche e radiotelegrafiche terrestri per i marconigrammi scambiati con le aeronavi.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-4-1949

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 4 del regolamento addizionale delle radiocomunicazioni approvato con regio decreto 9 settembre 1938, n. 1868;
Ritenuta la necessità di stabilire le tasse telegrafiche e radiotelegrafiche per alcune categorie di marconigrammi scambiati con le aeronavi;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Dal 1 maggio 1949, per i marconigrammi scambiati con le aeronavi italiane ed estere dalle stazioni radiotelegrafiche terrestri italiane, si applicano le stesse tasse telegrafiche interne e radiotelegrafiche terrestri vigenti nel servizio radiotelegrafico con le navi.