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LEGGE 28 febbraio 1949, n. 43

Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-3-1949
al: 21-12-2008
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' istituito il Comitato di attuazione di un piano per incrementare
l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori. 
  Il Comitato presiede all'impiego dei fondi raccolti, predispone  il
piano di costruzione degli alloggi e dei relativi ammortamenti  e  ne
vigila l'attuazione. 
  Il Comitato e' costituito: 
    1) dal  presidente,  nominato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro  e  la
previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, e
sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal rappresentante del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
    2) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze,
del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio,  del
lavoro e della previdenza sociale; 
    3) da cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per  la
categoria dei dirigenti di azienda; due per la categoria impiegatizia
e due per gli operai, da tre  rappresentanti  dei  datori  di  lavoro
delle categorie interessate ai sensi  dell'art.  5,  designati  dalle
rispettive associazioni sindacali, su richiesta del Ministro  per  il
lavoro  o  la,   previdenza   sociale,   che   dovra'   tener   conto
dell'importanza  numerica   delle   associazioni   stesse,   da   due
rappresentanti delle organizzazioni cooperative  e  da  un  ingegnere
designato dall'associazione nazionale della categoria; 
    4)  dal  direttore   generale   dell'istituto   nazionale   delle
assicurazioni. 
  Per ognuno dei componenti del Comitato e' nominato un supplente. 
  I componenti del Comitato sono nominati con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro  e
la  previdenza  sociale,  di  concerto  col  Ministro  per  i  lavori
pubblici; durano in carica, sette anni e possono essere sostituiti. 
  Per la validita' delle  deliberazioni  e'  necessaria  la  presenza
della meta' dei componenti piu' uno.  In  caso  di  parita'  di  voti
prevale il voto dei presidente.