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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1948, n. 1506

Modificazioni del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle paghe degli agenti delle Ferrovie dello Stato.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  9-1-1949

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 luglio 1944, n. 850, che approva il regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paglie e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Visto il decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, numero 324, che modifica il regolamento suddetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 30 del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paglie e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850, è sostituito dal seguente:
"Il certificato medico, che ai sensi del precedente articolo deve essere allegato alla domanda di nulla osta, è rilasciato, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione su apposito modello a stampa, dai sanitari di ruolo dell'Amministrazione qualunque sia il grado da essi rivestito, o dai medici di riparto".