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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1254

Facoltà al Ministro per la difesa di apportare variazioni provvisorie ai quadri organici degli ufficiali dei Corpi militari della marina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-10-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 2.5 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


La facoltà concessa al Ministro per la marina con l'art. 1 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, e con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357, concernenti variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali dei Corpi militari della marina, può essere esercitata dal Ministro per la difesa, sino alla data di approvazione dei quadri organici definitivi per gli ufficiali medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1948, di concerto con il Ministro per il tesoro.