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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1948, n. 1248

Adeguamento dei canoni dovuti per occupazione del Demanio delle strade statali.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  10-11-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Considerata la necessità di adeguare all'attuale valore della moneta i canoni già dovuti per licenze e concessioni sulle strade statali e sulle autostrade e per le occupazioni con elettrodotti di suolo, sottosuolo e soprasuolo delle strade medesime nonché di determinare, a norma dell'art. 125 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, le misure dei canoni per le nuove occupazioni con elettrodotti di suolo, sottosuolo e soprasuolo di strade statali;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


I canoni già dovuti per licenze e concessioni accordate su strade statali e su autostrade, nonché quelli dovuti per le occupazioni con elettrodotti di suolo, sottosuolo e soprasuolo delle arterie stradali medesime, sono elevati in ragioni di venti volte le misure stabilite negli originari atti di costituzione dell'utenza.
I canoni che siano già stati aumentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono assoggettati ad un ulteriore aumento fino a raggiungere il ventuplo delle misure stabilite negli originari atti di costituzione dell'utenza.
Per le utenze accordate posteriormente al 1 gennaio 1947, i canoni stabiliti nei relativi atti sono raddoppiati.
Gli aumenti di cui al presente articolo decorrono dal 1 luglio 1948.