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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1948, n. 1190

Norme di attuazione del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativo al risarcimento a cittadini italiani per la perdita dei beni in Tunisia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  3-10-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativo al risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le domande di cui agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, debbono contenere l'indicazione del domicilio del danneggiato in Italia, ovvero l'elezione di speciale domicilio in Italia ai sensi dell'art. 47 del Codice civile, la completa descrizione del danno subito e del relativo ammontare, ragguagliato al valore venale in franchi francesi dei beni, diritti ed interessi cui si riferiscono.