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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1948, n. 1116

Norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  8-9-1948 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


Gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati, per poter conseguire, giusta il primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, i benefici previsti dalle disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra, devono possedere i seguenti requisiti:
a) aver prestato servizio sui campi minati per un effettivo periodo di tempo non inferiore a 90 giorni, anche se non consecutivi;
b) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli compiuti dai dirigenti, dagli assistenti e dagli smistatori specializzati.
Il periodo minimo suddetto non è richiesto per coloro che siano rimasti feriti o mutilati o invalidi per cause inerenti al servizio di bonifica dei campi minati.