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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1948, n. 1116

Norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 8-9-1948
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 12 aprile 1946, n.
320;
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con i Ministri
per  l'interno,  per  la  grazia  e giustizia, per le finanze, per il
tesoro,  per  i  lavori  pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i
trasporti,  per  l'industria  e  commercio  e  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli  addetti  civili  ai  lavori  di bonifica dei campi minati, per
poter  conseguire,  giusta  il  primo  comma dell'art. 10 del decreto
legislativo  luogotenenziale  12  aprile  1946,  n.  320,  i benefici
previsti  dalle disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di
guerra, devono possedere i seguenti requisiti:
    a)  aver  prestato  servizio  sui  campi  minati per un effettivo
periodo di tempo non inferiore a 90 giorni, anche se non consecutivi;
    b)  aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi
come  tali  quelli  compiuti  dai dirigenti, dagli assistenti e dagli
smistatori specializzati.
  Il  periodo  minimo  suddetto non e' richiesto per coloro che siano
rimasti  feriti  o mutilati o invalidi per cause inerenti al servizio
di bonifica dei campi minati.