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DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 1037

Conservazione del posto al personale statale e degli enti pubblici nonchè delle aziende private, richiamato o trattenuto alle armi o militarizzato, collocato in congedo in attesa del trattamento di quiescenza privilegiato di guerra e ricoverato in sanatori o luoghi di cura convenzionati per non ancora raggiunta guarigione clinica o stabilizzazione di tubercolosi presunta dipendente da causa di servizio di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-10-1948
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 ))