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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1948, n. 829

Facolta concessa ai vettori di emigranti di istituire loro rappresentanti in comuni non capoluoghi di mandamento.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tenuto conto che l'attuale sviluppo del movimento emigratorio rende necessario ed urgente, nell'interesse degli emigranti e dei servizi dell'emigrazione, un ulteriore aumento del numero dei rappresentanti dei vettori di emigranti;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri; Decreta:

Art. 1


Ai vettori di emigranti è consentita la facoltà di istituire un loro rappresentante in ciascuno dei comuni non capoluoghi di mandamento, indicati nell'unita tabella firmata dal Ministro per gli affari esteri, subordinatamente all'assenso del Ministero degli affari esteri - Direzione generale dell'emigrazione, e indipendentemente dalla facoltà di istituire i rappresentanti di cui all'art. 2 del decreto 13 novembre 1947, n. 1503, citato nelle premesse.