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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1948, n. 580

Modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 18-6-1948
al: 31-12-2009
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio  decreto  18  ottobre  1934,  n. 2111, concernente
l'erezione  in  ente  morale del Circolo ufficiali delle Forze armate
d'Italia;
  Visto  il  decreto  luogotenenziale  2  novembre  1945, n. 900, che
approva il nuovo statuto del Circolo stesso;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare  gli  articoli 14 e 15 del
predetto  statuto  allo  scopo di meglio adeguarli alla situazione ed
alle necessita' in atto;
  Vista   la   deliberazione   22  novembre  1947  del  Consiglio  di
amministrazione del Circolo suddetto;
  Visto il decreto Presidenziale 17 ottobre 1945;
  Sentito il parere del Consiglio di Stato;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per la difesa
e per le finanze;

                              Decreta:

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1948 gli articoli 14 e 15 dello statuto
del  Circolo  ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato col su
citato   decreto  luogotenenziale  2  novembre  1945,  n.  900,  sono
modificati come appresso:

  Art. 14. - 1° Tassa di iscrizione:
  La  tassa di iscrizione a socio da pagarsi all'atto dell'iscrizione
e' la seguente:
    a)  per i soci effettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300
    b)  per  gli ufficiali di complemento o di prima nomina . . " 150
    c) per i soci vitalizi - Non e prevista la tassa di
iscrizione, avendola essi pagata quando erano in servizio
permanente effettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " -
    d) per i soci temporanei. . . . . . . . . . . . . . . . . " 350

  Art. 15. - 2° Quote sociali:
  La quota sociale mensile e':
    a)  per  i  soci  effettivi  e  ufficiali di complemento di prima
nomina non residenti a Roma:
       ufficiali  inferiori.  . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15
       ufficiali  superiori.  .  . . . . . . . . . . . . . . . . " 25
       ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40
(quote  da  corrispondersi essenzialmente per spese di rappresentanza
da tutte le Forze armate d'Italia);
    b)  per  i  soci  effettivi  e  ufficiali di complemento di prima
nomina residenti a Roma:
       ufficiali  inferiori.  . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 45
       ufficiali  superiori.  .  . . . . . . . . . . . . . . . . " 60
       ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75
    c)  per i soci vitalizi e temporanei non residenti a Roma " 30 d)
    per i soci vitalizi e temporanei residenti a Roma. . . " 70

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 14 aprile 1948

                              DE NICOLA

                                           DE GASPERI - FACCHINETTI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 maggio 1948
  Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 172. - FRASCA