stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1948, n. 459

Variazioni delle misure dei diritti fissi dovuti all'Erario sugli apparecchi di accensione, sui pezzi di ricambio e sulle pietrine focaie e nuova tariffa di vendita al pubblico delle pietrine stesse.

nascondi
vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  17-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Per qualsiasi apparecchio di accensione, tanto se fabbricato quanto se importato per l'uso nell'interno della Repubblica, indipendentemente, in questo secondo caso, dall'eventuale dazio doganale, è dovuto all'Erario un diritto fisso della seguente misura:
1) per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia ed a carta piroforica:
a) L. 1250 (lire milleduecentocinquanta) se di platino o d'oro oppure di altro metallo platinato o dorato anche parzialmente;
b) L. 750 (lire settecentocinquanta) se d'argento o d'altro metallo comunque anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga o d'altra materia;
c) L. 500 (lire cinquecento) se di metallo comune o d'altra materia non pregiata, senza rivestimenti od ornamentazioni;
2) per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica:
d) L. 750 (lire settecentocinquanta) se utilizza la scintilla elettrica;
e) L. 1250 (lire milleduecentocinquanta) se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed è costituito di platino, d'oro o d'argento oppure di altro metallo comunque platinato, dorato od argentato anche parzialmente;
f) L. 750 (lire settecentocinquanta) se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed è costituito di metallo comune o d'altra materia.