DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26
febbraio
1948, n. 363
Applicazione dell'art. 45 del Trattato di pace per la parte che
riguarda la consegna dei criminali di guerra, traditori e
collaboratori stranieri che siano cittadini delle Potenze Alleate ed
Associate e che vengano richiesti dai rispettivi Paesi.