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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948, n. 363

Applicazione dell'art. 45 del Trattato di pace per la parte che riguarda la consegna dei criminali di guerra, traditori e collaboratori stranieri che siano cittadini delle Potenze Alleate ed Associate e che vengano richiesti dai rispettivi Paesi.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  3-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio del Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


La domanda fatta in esecuzione dell'art. 45 del Trattato di pace con l'Italia, per l'estradizione dei cittadini delle Potenze Alleate ed Associate, accusati di avere commesso, in violazione delle leggi del loro Paese, crimini di guerra, o atti di tradimento o di collaborazione col nemico, è inoltrata dal Governo richiedente al Ministero degli affari esteri, che la trasmette al Ministero della giustizia.