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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948, n. 276

Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1593, col quale venne approvata la tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio di Torino;
Visti il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1496, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 206, coi quali vennero apportate variazioni alla predetta tariffa;
Viste le deliberazioni della Camera di commercio di Torino, in data 18 dicembre 1947 e 24 gennaio 1948, con le quali sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa anzidetta;
Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabiliva la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti diritti di borsa;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



Il diritto annuo per la quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori di Torino è stabilito in Lit. 50 (cinquanta) per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale della società, cui le azioni appartengono, o di ammontare complessivo di ogni singolo tipo di obbligazione, o altro titolo dell'istituto, ente o società, ammessi alla quotazione ufficiale.
L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1 gennaio.
L'anno in corso si computa per anno intero, quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel 1°, semestre; quando invece l'iscrizione avvenga nel 2° semestre, il diritto da corrispondersi è ridotto a metà.
L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto; nel caso di emissione avvenuta nel 20 semestre il diritto dovuto è ridotto a metà.
Sono esenti da tassa i valori, che la legge ammette di diritto a quotazione in Borsa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1948

Atti dei Governo, registro n. 19, foglio n. 18. - FRASCA