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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947, n. 1735

Modificazioni allo statuto della Università degli studi di Parma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-3-1948
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con  regio  decreto  13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con i regi
decreti  30  ottobre  1930,  n.  1772;  10  ottobre 1931, n. 1380; 26
ottobre  1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1 ottobre 1936, n.
2070;  20 aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942,
n. 330;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto 31 agosto 1933, n. 1592 Visto il regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
  Viste  le proposte relative a modificazioni dello statuto formulate
dall'Universita' anzidetta;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Parma, approvato e
modificato   con  i  regi  decreti  sopraindicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:

                              CAP. III.
        Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

  L'art. 25 e' sostituito dal seguente:
  "La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:
    a) la laurea in scienze matematiche;
    b) la laurea in fisica;
    c) la laurea in matematica e fisica;
    d) la laurea in chimica;
    e) la laurea in scienze naturali.
  E'  annesso  alla  Facolta' il biennio di studi propedeutici per le
lauree in ingegneria.
  Dopo  l'art.  26  vengono  inseriti  i  seguenti nuovi articoli col
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
  Art. 27. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze
matematiche e' di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica o di
maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
    2)  geometria  analitica  con  elementi di proiettiva e geometria
descrittiva con disegno (biennale);
    3) analisi superiore;
    4) geometria superiore;
    5)  meccanica  razionale,  con  elementi  di  statica  grafica  e
disegno;
    6) fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale);
    7) fisica matematica;
    8) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
  Sono insegnamenti complementari:
    1) matematiche complementari;
    2) teoria delle funzioni;
    3) geometria differenziale;
    4) fisica superiore;
    5) fisica teorica;
    6) geodesia.
  Art.   28.   -  Gli  insegnamenti  teorici,  sia  fondamentali  che
complementari,  sono  di  regola,  integrati da esercitazioni scritte
pratiche  o  grafiche  sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce
opportuni criteri d'accertamento.
  Art.  29.  - L'insegnamento di "analisi matematica" sara' impartito
da,  due  professori  ciascuno  dei  quali isegnera' alternativamente
"analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per
il secondo anno; lo studente dovra' sostenere due esami distinti.
  L'insegnamento   di   "geometria"   sara'  pure  impartito  da  due
professori, ciascuno dei quali insegnera' alternativamente "geometria
analitica con elementi di proiettiva" per il primo anno, e "geometria
descrittiva  con  disegno"  per  il  secondo anno; lo studente dovra'
sostenere due esami distinti.
  L'insegnamento  biennale  di "fisica sperimentale" importa un unico
esame  alla  fine  del  biennio,  mentre  le relative "esercitazioni"
importano l'esame alla fine di ogni anno.
  Art.  30.  -  Devonsi,  inoltre,  osservare  le seguenti precedenze
d'iscrizione e di esami:
    le  iscrizioni  e  gli  esami  di  analisi  e geometria, 1° anno,
debbono precedere la iscrizione e legame di meccanica razionale;
    le  iscrizioni  e gli esami di analisi e geometria, 1° e 2° anno,
devono  precedere le iscrizioni e gli esami delle materie del secondo
biennio stabilite dal piano degli studi;
    l'iscrizione  e  l'esame  di meccanica razionale devono precedere
l'iscrizione e l'esame di fisica matematica;
    l'iscrizione e l'esame di fisica sperimentale devono precedere le
iscrizioni  e  gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica
matematica;
    le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria devono precedere
l'iscrizione e l'esame di matematica complementare.
  Art.  31. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve
aver  seguito  i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
  Art. 32. - Per il conseguimento della laurea in scienze matematiche
lo  studente  deve  presentare  una  dissertazione  scritta  sopra un
argomento  riguardante  le  scienze  matematiche  concordato  con  un
professore  ufficiale  della  Facolta'.  La  dissertazione dev'essere
presentata alla segreteria dell'Universita' almeno venti giorni prima
dell'esame  di  laurea insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per
la discussione.
  Art. 33. - L'esame di laurea comprende:
    1)  una  prova scritta o grafica nella materia scelta per la tesi
di laurea;
    2)  la  discussione  orale  della prova scritta o grafica e della
tesi di laurea;
    3)  la  discussione  orale  di  due  su  tre argomenti scelti dal
candidato  in  materie  d'insegnamento  della facolta' diverse fra di
loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea.
  Art.  34. - La durata del corso degli studi per la laurea in fisica
e' di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma di maturita' classica, o di
maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
     1) analisi matematica (algebrica, ed infinitesimale) (biennale);
     2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
     3) analisi superiore;
     4) meccanica razionale, con elementi di statica grafica;
     5) fisica sperimentale (biennale);
     6) esercitazioni di fisica sperimentale (triennale);
     7) fisica matematica;
     8) fisica teorica;
     9) fisica superiore;
    10) chimica fisica;
    11) chimica generale ed inorganica, con elementi di organica;
    12) preparazioni chimiche.
  Sono insegnamenti complementari:
     1) chimica organica;
     2) spettroscopia;
     3) elettrologia;
     4) geometria differenziale;
     5) mineralogia;.
     6) geodesia;
     7) fisica terrestre.
  Art.   35.   -  Gli  insegnamenti  teorici,  sia  fondamentali  che
complementari,  sono  di  regola  integrati da esercitazioni scritte,
pratiche  o  grafiche, sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce
opportuni criteri d'accertamento.
  Art. 36. - L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa
un  unico  esame  alla  fine del biennio; le "esercitazioni di fisica
sperimentale" (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.
  L'insegnamento  di  "analisi  matematica"  sara'  impartito  da due
professori  ciascuno  dei  quali insegnera' alternativamente "analisi
algebrica"  per  il  primo  anno  ed  "analisi infinitesimale" per il
secondo anno; lo studente dovra' sostenere due esami distinti.
  Art.  37.  -  Per  essere ammesso all'esame di laurea in fisica, lo
studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli
insegnamenti  fondamentali  ed  almeno  in  due  da  lui scelti fra i
complementari.
  Dovendosi,  inoltre, osservare le seguenti precedenze di iscrizioni
e di esami:
    le  iscrizioni  e  gli  esami di analisi, 1° anno, e di geometria
devono  precedere  l'iscrizione  e  l'esame  di meccanica razionale e
delle materie del secondo biennio, stabilite dal piano degli studi;
    l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale devono precedere la
iscrizione, e l'esame di fisica matematica;
    l'iscrizione e l'esame di fisica sperimentale devono precedere le
iscrizioni  e  gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica
matematica.
  Art. 38. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve
aver  seguito  i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
  Art.  39. - Per il conseguimento della laurea in fisica lo studente
deve   presentare   una  dissertazione  scritta  sopra  un  argomento
riguardante  la  fisica, concordato con un professore ufficiale della
Facolta'. La disertazione dev'essere presentata alla segreteria della
Universita'  almeno  venti giorni prima dell'esame di laurea, insieme
ai  titoli, dei tre argomenti scelti, per la discussione di cui al n.
3 del successivo art. 40.
  Art. 40. - L'esame di laurea comprende:
    1) una prova pratica di fisica;
    2)  la  discussione  orale  della  prova  pratica e della tesi di
laurea;
    3)  la  discussione  orale  di  due  su  tre argomenti scelti dal
candidato  in  materie  d'insegnamento della Facolta', diverse fra di
loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea.
  Art.  41.  -  La  durata  del  corso  degli  studi per la laurea in
matematica e fisica e' di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica o di
maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
    2)  geometria  analitica  con  elementi di proiettiva e geometria
descrittiva con disegno (biennale);
    3) analisi superiore;
    4) matematiche complementari;
    5)  meccanica  razionale,  con  elementi  di  statica  grafica  e
disegno;
    6) fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale);
    7) fisica teorica;
    8) fisica superiore;
    9) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
  Sono insegnamenti complementari:
    1) geometria superiore;
    2) teoria delle funzioni;
    3) fisica matematica;
    4) fisica terrestre;
    5) spettroscopia;
    6) geodesia;
    7) mineralogia;
    8) geometria differenziale.
  Art.   42.   -  Gli  insegnamenti  teorici,  sia  fondamentali  che
complementari,  sono  di  regola, integrati da esercitazioni scritte,
pratiche  o  grafiche, sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce
opportuni criteri d'accertamento.
  Art.  43.  - L'insegnamento di "analisi matematica" sara' impartito
da  due  professori,  ciascuno  dei quali insegnera' alternativamente
"analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per
il secondo anno; lo studente dovra' sostenere due esami distinti.
  L'insegnamento   di   "geometria"   sara'  pure  impartito  da  due
professori, ciascuno dei quali insegnera' alternativamente "geometria
analitica  con elementi di proiettiva" per il primo anno e "geometria
descrittiva  con  disegno"  per  il  secondo anno; lo studente dovra'
sostenere due esami distinti.
  L'insegnamento  biennale di "fisica sperimentale" importa, un unico
esame  alla  fine  del  biennio,  mentre  le relative "esercitazioni"
importano l'esame alla fino di ogni anno.
  Art.  44.  -  Devonsi, inoltre, osservare le seguenti precedenze di
iscrizione e di esami:
    le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria, 1° anno, devono
precedere l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale;
    le  iscrizioni  e gli esami di analisi e geometria, 1° e 2° anno,
devono  precedere le iscrizioni e gli esami delle materie del secondo
biennio  quali  risultano  dal  piano degli studi e delle matematiche
complementari;
    l'iscrizione  e  l'esame  di meccanica razionale devono precedere
l'iscrizione e l'esame di fisica matematica;
    l'iscrizione  e  l'esame  di fisica sperimentale devono precedere
l'iscrizione  e  l'esame di fisica superiore, fisica teorica e fisica
matematica.
  Art.  45. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve
aver  seguito  i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
  Art. 46. - Per il conseguimento della laurea in matematica e fisica
lo  studente  deve  presentare  una  dissertazione  scritta  sopra un
argomento  riguardante  la  matematica  e la fisica concordato con un
professore  ufficiale  della  Facolta'.  La  dissertazione dev'essere
presentata alla segreteria dell'Universita' almeno venti giorni prima
dell'esame  di laurea, insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per
la discussione di cui al n. 3 del successivo art. 47.
  Art. 47. - L'esame di laurea comprende:
    1) una prova pratica di fisica e una scritta di matematica;
    2) la discussione orale delle prove e della tesi di laurea;
    3)  la  discussione  orale  di  due  su  tre argomenti scelti dal
candidato  in  materie  d'insegnamento della Facolta', diverse fra di
loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1947

                              DE NICOLA

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1948
  Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 175. - FRASCA