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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 novembre 1947, n. 1347

Norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio Italiano dei cambi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-12-1947 al: 18-9-1949
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, concernente la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero;
Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 dicembre 1934, n. 288, relativo all'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni ed alle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;
Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1943, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1943, n. 168, relativo alla cessione obbligatoria della valuta estera;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, concernente la costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, concernente nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;
Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1946, n. 196, relativo alle agevolazioni valutarie ad armatori e noleggiatori italiani di navi mercantili circa la cessione della valuta proveniente dai noli ricavati dall'esercizio della navigazione;
Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1947, n. 20, relativo alla cessione di valuta di natura finanziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per il commercio con l'estero; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


L'Ufficio italiano dei cambi acquista il cinquanta per cento delle valute estere che accetta in cessione in rapporto al prezzo delle merci esportate, al cambio in lire italiane risultante dalla media mensile delle quotazioni di ciascuna valuta risultanti dalle libere negoziazioni previste dal punto 2 dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.