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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947, n. 1282

Disposizioni sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali e sulla indennità di Gabinetto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal:  28-11-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Fino a quando il trattamento economico per le missioni dei dipendenti statali non sia stato riveduto con norme di carattere organico, l'indennità di missione (diaria e supplemento di pernottazione) di cui all'art. 1 - con la maggiorazione prevista dall'art. 26 - del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 gennaio 1947, n. 7, è aumentata del 70%.
L'indennità integrativa prevista dall'art. 3 del citato decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, è concessa in misura pari all'intero supplemento di pernottazione - escluso l'aumento di cui al primo comma - per qualunque località di missione indipendentemente dalla popolazione del relativo Comune ed è dovuta per tutta la durata dell'assenza dalla ordinaria residenza, ivi compreso il tempo impiegato nel viaggio, seguendo, per altro, le medesime graduali riduzioni alle quali è soggetta l'indennità di missione.
L'aumento di cui al primo comma del presente articolo non ha effetto per le missioni inferiori a 24 ore che comportino soltanto aliquote della diaria e del supplemento di pernottazione né su qualsiasi altra indennità o compenso commisurati all'indennità di missione.