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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947, n. 1282

Disposizioni sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali e sulla indennità di Gabinetto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal: 28-11-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
  Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;
  Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60;
  Visto il regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;
  Visto  il  decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n.
335;
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7;
  Visto il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Fino  a  quando  il  trattamento  economico  per  le  missioni  dei
dipendenti  statali  non  sia  stato  riveduto con norme di carattere
organico,   l'indennita'   di   missione  (diaria  e  supplemento  di
pernottazione)  di  cui  all'art.  1  - con la maggiorazione prevista
dall'art.  26  -  del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 gennaio 1947, n. 7, e' aumentata del 70%.
  L'indennita'  integrativa  prevista  dall'art. 3 del citato decreto
legislativo  13  gennaio  1947,  n.  7,  e'  concessa  in misura pari
all'intero supplemento di pernottazione - escluso l'aumento di cui al
primo  comma  - per qualunque localita' di missione indipendentemente
dalla  popolazione  del  relativo  Comune  ed  e' dovuta per tutta la
durata  dell'assenza dalla ordinaria residenza, ivi compreso il tempo
impiegato  nel  viaggio,  seguendo,  per  altro, le medesime graduali
riduzioni alle quali e' soggetta l'indennita' di missione.
  L'aumento  di  cui  al  primo  comma  del  presente articolo non ha
effetto  per  le  missioni inferiori a 24 ore che comportino soltanto
aliquote  della  diaria  e  del  supplemento  di pernottazione ne' su
qualsiasi  altra  indennita' o compenso commisurati all'indennita' di
missione.