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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 agosto 1947, n. 869

Nuovo disposizioni sulle integrazioni salariali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 12-9-1947
al: 3-12-1947
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 21 agosto 1945, n.
523;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n.
788;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n.
50;
  Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 371;
  Visto il regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 332;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23
agosto 1946, n. 152;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
marzo 1947, n. 115;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 13
giugno 1947, n. 636, e 16 luglio 1947, n. 752;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro, per il bilancio, per
l'industria e commercio e per la grazia e giustizia:

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Ai   lavoratori  delle  imprese  industriali  soggette  al  decreto
legislativo  luogotenenziale  21  agosto  1945,  n.  523, per i quali
vigeva  il  divieto di licenziamento ai sensi del decreto stesso, che
vengano  licenziati  dai 1° agosto 1947 e fino a 60 giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  compete, oltre alla
indennita' di licenziamento prevista da legge o da contratto a carico
dell'imprenditore, il seguente trattamento:
    1)  per i primi 60 giorni successivi alla data del licenziamento,
una  indennita'  a completo carico della Cassa per l'integrazione dei
guadagni  degli  operai  dell'industria,  pari  ai  due  terzi  della
retribuzione globale corrispondente a 40 ore settimanali e gli
    assegni  familiari  nella  misura  normale  a  carico della Cassa
    relativa;
2) per i successivi 120 giorni, la indennita' e l'assegno
integrativo  di  disoccupazione,  previsti dal regio decreto-legge 14
aprile  1939,  n.  636,  e dal decreto legislativo luogotenenziale 31
agosto  1945,  n.  579,  e  successive  modificazioni, per gli aventi
diritto  alle  prestazioni  dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione,  ovvero  il  sussidio straordinario di disoccupazione
previsto  dal  regio  decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per
coloro  che  posseggono soltanto il requisito minimo di contribuzione
previsto dall'articolo 2 del citato decreto.
  Il  trattamento  di cui ai precedenti numeri 1) e 2) sostituisce ad
ogni  effetto  quello  previsto  dalle  disposizioni  vigenti  per la
disoccupazione  involontaria  e  cessa  comunque dalla data in cui il
lavoratore abbia trovato altra occupazione.