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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 835

Modificazioni al regolamento degli esami di concorso per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 7-9-1947
al: 15-3-1950
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862; 
  Visto il regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256; 
  Visto il regio  decreto  22  aprile  1932,  n.  608,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario  di  Stato  per  gli  affari
esteri, di concerto con  il  Ministro  Segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1932, n.  608,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Gli esami consistono in sei prove scritte e una prova orale. 
  Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: 
    a) storia moderna e contemporanea (dai Trattati di Westfalia); 
    b) economia politica; 
    c) diritto internazionale, pubblico e privato; 
    d) diritto privato; 
    e) due lingue estere, scelte fra le seguenti: francese,  inglese,
russo, spagnolo e tedesco. 
  Qualora la scelta di una lingua cada sul francese,  l'altra  lingua
non puo' essere lo spagnolo. 
  La prova orale verte sulle materie che formano oggetto delle  prove
scritte e inoltre sulle seguenti: 
    a) diritto costituzionale ed amministrativo  italiano  e  nozioni
sulle costituzioni dei principali Stati; 
    b) elementi di scienza delle finanze e di statistica; 
    c) geografia economica".