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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 luglio 1947, n. 752

Proroga del termine previsto dal primo comma dell' art. 1 del decreto legislativo 15 marzo 1947, n. 115, contenente nuove norme sulla integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-8-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto   il  decreto  legislativo  luogotenenziale  21 agosto  1945,
n. 523;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  9 novembre  1945,
n. 788;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  8 febbraio  1946,
n. 50;
  Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 371;
  Visto il regio decreto legislativo 80 maggio 1946, n. 552;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
23 agosto 1946, n. 152;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
15 marzo 1947, n. 115;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
13 giugno 1947, n. 636;
  Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
di  concerto  con  i  Ministri  per  il  bilancio,  per il tesoro per
l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

                      HA SANZIONATO B PROMULGA

                               Art. 1.

  E'  prorogato  fino al 31 luglio 1947 il termine previsto dal primo
comma  dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato   15 marzo   1947,   n. 115,   contenente   nuove  norme  sulla
integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.