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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 giugno 1947, n. 636

Proroga al 30 giugno 1947 delle disposizioni sulla integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-8-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto   il  decreto  legislativo  luogotenenziale  21 agosto  1945,
n. 523;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  9 novembre  1945,
n. 788;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  8 febbraio  1946,
n. 50;
  Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 371;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
23 agosto 1946, n. 152;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
15 marzo 1947, n. 115;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio
e per la grazia e giustizia;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Sono  prorogati  fino  al  30 giugno  1947 i termini previsti dagli
articoli  1  e  2  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato   15 marzo   1947,   n. 115,   contenente   nuove  norme  sulla
integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.