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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 400

Provvedimenti economici per il personale dell'Ordine giudiziario, per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare e per gli avvocati e procuratori dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-6-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la grazia e giustizia, di con certo con i Ministri per la difesa e per le finanze e il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Ferma restando la corresponsione delle altre indennità a qualsiasi titolo attualmente corrisposte ai magistrati dell'Ordine giudiziario, la indennità di toga per gli stessi è stabilita nella misura risultante dalla annessa tabella, vistata dal Ministro per la grazia e giustizia.