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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 maggio 1947, n. 381

Modificazioni ai regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri e norme per il reclutamento del combattenti, partigiani e reduci.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1963)
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Testo in vigore dal: 31-5-1947
al: 14-5-1954
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

	
  Visto il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 24 aprile 1945, n.
205;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 21 agosto 1945, n.
508;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la grazia e
giustizia,  di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Primo  Ministro  Segretario di Stato, e i Ministri Segretari di Stato
per  l'interno,  per  le  finanze  e il tesoro, per la difesa e per i
trasporti;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il  ruolo  organico del Corpo degli agenti di custodia, determinato
dalla  tabella  A  annessa  al decreto legislativo luogotenenziale 21
agosto  1945,  n.  508,  e' aumentato, nei vari gradi, delle seguenti
unita':

      marescialli maggiori........................................ 10
      marescialli capi e ordinari................................. 27
      brigadieri................................................. 150
      vicebrigadieri............................................. 250
      guardie scelte............................................. 350
      guardie e allievi......................................... 2000

  L'aumento  organico  relativo ai gradi di maresciallo sara' attuato
in  ragione del 50% entro l'esercizio finanziario in corso, e l'altro
50% durante l'esercizio 1947-1948.
  Tale  aumento  ha  vigore  per la durata di cinque anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Per  il  riassorbimento  valgono le norme contenute nel terzo comma
dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale su citato.