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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 marzo 1947, n. 276

Modificazione del termine per l'unificazione della frequenza degli impianti elettrici nell'italia meridionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-5-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista   la   legge   7 dicembre   1942,   n. 1745,  concernente  la
unificazione della frequenza degli impianti elettrici;
  Visto  l'art. 1  del decreto legislativo luogotenziale del 5 aprile
1946,  n. 255,  che  anticipa  al  31 dicembre 1946 il termine per la
unificazione  della  frequenza  degli  impianti elettrici dell'Italia
centrale e meridionale;
  Ritenuta  la  opportunita' di prorogare il suddetto termine per gli
impianti  elettrici dell'Italia meridionale, dato che, a causa della,
presente  situazione  idrologica  dei corsi di acqua, di quella degli
impianti  elettrici,  e  di  quella  dell'utenza  da essi servita, la
disponibilita' presente di energia elettrica non e' sufficiente a far
fronte  all'aumento  della  richiesta  che  conseguirebbe all'aumento
della frequenza da 45 a 50 Hz;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per i lavori
pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'industria
ed il commercio e per i trasporti;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                           Articolo unico.

  Il    termine   di   cui   all'art. 1   del   decreto   legislativo
luogotenenziale  5 aprile  1946,  n. 255,  per  l'unificazione  della
frequenza degli impianti elettrici dell'italia meridionale (Campania,
Molise,  Puglie,  Basilicata,  Calabria)  e'  fissato al 30 settembre
1947.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 19 marzo 1947

                              DE NICOLA

                                                DE GASPERI - SERENI -
                                                    MORANDI - FERRARI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla Corte dei Conti, addi' 30 aprile 1947
  Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 128. - FRASCA